Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 13619 del 25 marzo 2003

(2 massime)

(massima n. 1)

Nel delitto di corruzione, allorché all'accordo illecito segua la corresponsione del compenso, il luogo di consumazione del reato va identificato in quello nel quale tale compenso viene materialmente corrisposto. (Fattispecie in tema di competenza territoriale, in relazione alla quale la Corte, preso atto che la dazione del compenso era avvenuta all'estero con destinazione finale in Italia, ha ritenuto che, ai fini dell'individuazione del giudice competente, dovesse operare l'art. 10, comma 3, c.p.p. e, in definitiva, che dei criteri suppletivi dettati in ordine successivo dal precedente art. 9 correttamente fosse stato utilizzato quello residuale indicato nel suo comma 3).

(massima n. 2)

Una volta accertata l'esistenza dell'impedimento dell'imputato a comparire al dibattimento e la sua assolutezza, il giudice č obbligato a disporre il rinvio ad altra udienza, non potendosi attribuire alcuna rilevanza all'ipotesi che l'evento impeditivo sia stato di proposito fatto cadere nella data, giā nota all'imputato medesimo, fissata per la celebrazione del giudizio. (Nella specie, l'imputato era stato sottoposto, nello stesso giorno dell'udienza, ad intervento di angioplastica coronarica, la cui esecuzione in tempi brevi, pur segnalata come necessaria giā due mesi prima dai sanitari che lo avevano in cura, era stata differita per ben tre volte senza apparente giustificazione).

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