Cassazione penale Sez. I sentenza n. 5897 del 7 dicembre 1995

(3 massime)

(massima n. 1)

Il «luogo dell'accertamento del reato» che, ai sensi dell'art. 11, comma 2, D.L. 10 luglio 1982, n. 429, convertito in L. 7 agosto 1982, n. 516, determina la competenza per territorio in ordine ai reati previsti dal decreto medesimo in tema di evasione delle imposte sui redditi e sul valore aggiunto, deve essere individuato avendo riguardo all'intero sistema tributario, ed in particolare tenendo presente che, ai sensi dell'art. 31, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, il controllo sulle dichiarazioni dei contribuenti, con conseguente accertamento di eventuali omissioni, è attribuito all'ufficio distrettuale delle imposte nella cui circoscrizione si trova il domicilio fiscale del soggetto obbligato alla dichiarazione alla data in cui questa è stata o avrebbe dovuto essere presentata. Ne consegue che «luogo dell'accertamento» è quello in cui è sito l'ufficio distrettuale delle imposte nella cui circoscrizione il contribuente ha il proprio domicilio fiscale alla data della violazione dell'obbligo tributario cui è soggetto, senza che abbia alcun rilievo la circostanza che tale violazione sia stata individuata in un «Centro di servizio» sito in località diversa da quella dell'ufficio distrettuale suddetto; i «Centri di servizio», istituiti con il D.P.R. 27 settembre 1979, n. 506, elaborando dati con sistemi automatizzati più consoni ad un tempestivo controllo incrociato, svolgono infatti un'attività di mero supporto degli uffici delle imposte, che rimangono i soli competenti all'accertamento dell'evasione ed alla liquidazione della maggiore imposta.

(massima n. 2)

In tema di procedimento in camera di consiglio (nella specie disciplinato dall'art. 666 c.p.p.), qualora al difensore di fiducia dell'interessato non sia stato dato il prescritto avviso ed egli non sia, per questo, comparso all'udienza, rimane tuttavia dovuto, al medesimo difensore, in quanto tuttora investito del mandato e titolare, quindi, del diritto di impugnazione, l'avviso di deposito del provvedimento decisorio, ai sensi dell'art. 128 c.p.p. Dalla notifica di detto avviso decorreranno, quindi, ai sensi dell'art. 585, comma 2, lett. a), c.p.p., i termini per l'eventuale proposizione del gravame.

(massima n. 3)

In tema di revoca dei benefici, quando la stessa sia prevista come obbligatoria ed automatica, in conseguenza dell'intervenuta condanna per i reati commessi entro un certo termine, la pur necessaria pronuncia formale adottata ai sensi dell'art. 674 c.p.p. dal giudice dell'esecuzione ha un carattere meramente dichiarativo e ricognitivo di un effetto già prodottosi ex lege. In detta ipotesi, quindi, il pubblico ministero, quale organo dell'esecuzione, è legittimato a porre direttamente in esecuzione la pena già coperta dal beneficio caducato, sempre che, nel contempo, chieda al competente giudice dell'esecuzione di pronunciare, nelle forme previste, la declaratoria di cui al summenzionato art. 674.

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