Cassazione civile Sez. I sentenza n. 1512 del 11 febbraio 2000

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di azione di disconoscimento di paternitą, il termine previsto dall'art. 244 c.c., di natura decadenziale, afferisce a materia sottratta alla disponibilitą delle parti, cosi che il giudice, a norma dell'art. 2969 c.c., deve accertarne ex officio il rispetto, dovendo correlativamente l'attore fornire la prova che l'azione sia stata proposta entro il termine previsto, senza che alcun rilievo possa spiegare, in proposito, la circostanza che nessuna delle parti abbia eccepito l'eventuale decorso del termine stesso.

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