Cassazione penale Sez. I sentenza n. 79 del 19 aprile 1996

(1 massima)

(massima n. 1)

Il reato di trasporto abusivo di cose previsto dall'art. 46 della L. 6 giugno 1974, n. 298 non č reato istantaneo, in quanto la condotta che ne integra gli estremi si protrae nel tempo, durante tutto il periodo del trasporto. Ne consegue che il reato deve essere ritenuto permanente e che la competenza territoriale per esso deve essere determinata ai sensi dell'art. 8, comma 3, c.p.p., e pertanto appartiene al giudice del luogo in cui ha avuto inizio la consumazione. (Fattispecie in tema di conflitto).

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.