Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 3784 del 7 aprile 1995

(5 massime)

(massima n. 1)

Considerata la natura permanente del reato di associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti non è censurabile l'affermazione di competenza ratione loci del giudice del luogo in cui ha avuto inizio la consumazione del reato associativo, quando nel territorio facente capo a tale giudice, secondo contestazione niente affatto strumentale, debba ritenersi intervenuto e perfezionato l'accordo di tre o più soggetti per la costituzione di quel vincolo comune teso alla commissione di pluralità di reati in tema di sostanze stupefacenti.

(massima n. 2)

In tema di intercettazioni telefoniche, dal combinato disposto degli artt. 268, primo comma, c.p.p., 89, primo e secondo comma, norme att., emerge non soltanto che la legge ha inteso attribuire rilevanza probatoria esclusivamente ai documenti fonici ed ai verbali delle operazioni di intercettazione, con eccettuazione di ogni altro mezzo (in particolare, la testimonianza di chi ha eseguito l'intercettazione), ma si chiarisce anche che i cosiddetti «brogliacci di ascolto» inseriti nel verbale hanno lo scopo di consentirne il controllo da parte della difesa al momento del deposito; con la conseguenza che l'omissione della trascrizione di cui all'art. 268, secondo comma, c.p.p. non è causa di inutilizzabilità dell'intercettazione. Ulteriore conseguenza della rilevanza probatoria esclusiva del documento fonico, quanto al contenuto delle avvenute registrazioni e indipendentemente dal fatto della sommaria trascrizione delle medesime registrazioni nel verbale delle operazioni delle intercettazioni, è quella che la relazione di servizio — normalmente predisposta quale «brogliaccio» di ascolto ad opera del soggetto addetto all'ascolto stesso ed il cui contenuto, ai sensi dell'art. 268, secondo comma, c.p.p., deve, non a pena di inutilizzabilità, essere sommariamente trascritto nel verbale delle operazioni — assume efficacia unicamente a detto fine, sicché la sottoscrizione di essa relazione di servizio non costituisce momento di redazione del verbale delle operazioni, ma serve soltanto a far riconoscere a colui che deve predisporre il verbale che le relazioni di servizio attinenti alle varie fasi delle operazioni di intercettazione non vengono esattamente dai soggetti operatori, volta a volta addetti alle singole operazioni di ascolto, qualora, per l'impossibilità che il solo operatore adempia a tutte le operazioni nell'arco di durata della intercettazione, si renda inevitabile un avvicendamento tra i più addetti; nonché a ragguagliare il pubblico ministero e i coordinatori dell'operazione di polizia circa lo stato delle indagini e la scelta di ogni attività investigativa susseguente a predisporre ed attuare secondo finalità meramente interne delle quali il verbale non deve dare atto. In definitiva, considerato che unico è il verbale previsto dall'art. 268, primo comma, c.p.p., e che esso — quale documento attestante il complesso delle operazioni effettuate deve necessariamente essere predisposto al termine del periodo complessivamente autorizzato, incluse le eventuali proroghe, è logico o coerente ricavare che alla redazione del verbale medesimo non debbono partecipare, quali sottoscrittori, anche tutti gli altri operatori alle fasi attuative, perché ciò la legge, non solo richiede a pena di nullità, ma addirittura implicitamente esclude (art. 89, primo comma, norme att.), quando prescrive la semplice indicazione nel verbale delle «persone che hanno preso parte alle operazioni», con chiaro riferimento a tutti i soggetti, diversi dal pubblico ministero ovvero dall'ufficiale di polizia espressamente delegato alla titolarità della relativa indagine cui è stato possibile affidare il compimento delle distinte operazioni parziali svolte.

(massima n. 3)

L'impiego del mezzo tecnico della registrazione fonografica, cui deve farsi ricorso tutte le volte in cui non si provvede in forma integrale con il mezzo stenotipico (art. 134 c.p.p.), si accompagna alla redazione del verbale in forma riassuntiva e, circa il contenuto di detto verbale, l'art. 139, secondo comma, c.p.p. stabilisce che in esso è indicato il momento di inizio e di cessazione delle operazioni di riproduzione. Il rapporto tra contenuto del verbale e risultato della registrazione, è disciplinato dal terzo comma dell'art. 139 nel senso che se il prodotto della registrazione si è formato in modo compiuto ed intellegibile è ad esso che occorre dare la prevalenza rispetto al verbale riassuntivo, suscettibile di errori ed omissioni estranei alla documentazione fonografica. Se, invece, la registrazione fonografica in tutto o in parte non ha avuto effetto o risulti non comprensibile sarà inevitabile attribuire al verbale convenzionale piena efficacia probatoria, sicché in concreto il contenuto del verbale in forma riassuntiva, cui occorrerà attenersi, dipenderà dalla maggiore o minore affidabilità delle operazioni di registrazione. Di conseguenza, se del verbale in forma riassuntiva è parte integrante la riproduzione fonografica inserita nei modi di cui all'art. 139, terzo comma, c.p.p., il giudice, che del contenuto di essa si avvale secondo il criterio di prevalenza indicato dalla medesima norma, non incorre in alcuna irregolarità né utilizza atti inesistenti.

(massima n. 4)

L'incarico peritale che limiti ad una parte soltanto del contenuto delle intercettazioni telefoniche la relativa trascrizione non è affetto da alcuna nullità, sia perché la nullità non è prevista né può farsi discendere dalla previsione di cui all'art. 268, settimo comma, c.p.p., sia perché ciò che rileva ai fini del diritto di difesa è che nell'espletamento della trascrizione, siano osservate esatte forme di garanzia previste per la perizia, dato che in caso di perizia disposta in dibattimento, la facoltà di nomina di propri consulenti, nella speditezza del modo di cui all'art. 152 norme att. c.p.p., consente all'imputato di svolgere osservazioni circa la rilevanza delle registrazioni non trascritte e di provvedere esso stesso, per il tramite di suo consulente, a far trascrivere quanto altro possa interessargli, potendo comunque estrarre copia delle trascrizioni e far eseguire la trasposizione delle registrazioni su nastro magnetico.

(massima n. 5)

L'onere della motivazione del decreto di proroga delle intercettazioni telefoniche, poiché la proroga deve avere ad oggetto la persistente attualità delle condizioni di legittimità del provvedimento genetico del nesso di ricerca della prova, presenta aspetti di minore specificità e bene può risolversi nel dare atto della constatata plausibilità delle ragioni esposte, dato che di un provvedimento, reso al di fuori di una contrapposizione dialettica di posizioni contrastanti, l'adeguatezza della motivazione non può che essere valutata in relazione alla fondatezza della tesi della parte istante.

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