Cassazione penale Sez. I sentenza n. 2631 del 22 agosto 1994

(1 massima)

(massima n. 1)

In tempo di pace la giurisdizione «normale» è quella ordinaria, mentre quella militare ha carattere eccezionale ed è subordinata a un duplice limite, uno di natura oggettiva, rappresentato dal fatto che ne formano oggetto esclusivamente i reati militari, e cioè gli illeciti penali sanzionati con pena militare, e l'altro di ordine soggettivo, costituito dall'appartenenza alle Forze Armate degli autori dei reati i quali pertanto devono trovarsi in effettivo servizio attuale alle armi. Ne consegue che rientra nella giurisdizione esclusiva del giudice ordinario la cognizione di un'omessa denuncia di reato commessa da un ufficiale delle Forze Armate, dal momento che essa concreta una fattispecie delittuosa configurata e sanzionata da norma incriminatrice appartenente alla legge penale comune (art. 361 c.p.).

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.