Cassazione penale Sez. V sentenza n. 149 del 11 gennaio 1995

(3 massime)

(massima n. 1)

Esula dalla giurisdizione del giudice ordinario, per rientrare in quella del giudice militare, il reato di cui all'art. 8, comma secondo, della L. 15 dicembre 1972, n. 772 e successive modificazioni (rifiuto, prima di assumerlo, del servizio militare di leva, per motivi di coscienza, al di fuori dei casi di ammissione ai benefici di cui alla legge suddetta).

(massima n. 2)

Il riconoscimento di figlio naturale costituisce una dichiarazione di scienza rivolta a conferire certezza al fatto della procreazione, di cui č destinato a provare la veritā. Commette, pertanto, il delitto di falsitā ideologica in atto pubblico (art. 483 c.p.) il privato che effettui falsa dichiarazione di paternitā naturale in un atto ricevuto da notaio.

(massima n. 3)

La cognizione del reato previsto dall'art. 8, comma 2, L. 15 dicembre 1972, n. 772 (rifiuto del servizio militare di leva per motivi di coscienza), a differenza di quella per il reato previsto nel comma 1 dello stesso articolo (rifiuto del servizio militare non armato o del servizio sostitutivo civile), appartiene alla giurisdizione del giudice militare e non di quello ordinario.

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