Cassazione penale Sez. I sentenza n. 1410 del 4 febbraio 2000

(1 massima)

(massima n. 1)

L'amministrazione militare deve intendersi circoscritta nelle strutture occorrenti per l'organizzazione del personale e dei mezzi materiali destinati alla difesa armata dello Stato, e i beni in dotazione della stessa si identificano in quelli che, a norma delle leggi sulla contabilitą generale dello Stato, sono amministrati dal Ministero della difesa o dai corpi militari, mentre non possono essere compresi tra quelli appartenenti all'Amministrazione militare i beni assegnati ad altri Ministeri, per l'uso degli stessi o dei servizi da essi dipendenti o da essi amministrati, ovvero quelli che rappresentano oggetto di gestione sotto un profilo esclusivamente privatistico. Ne consegue che, poiché il corpo della Guardia di Finanza fa parte integrante delle Forze Armate dello stato, č configurabile la giurisdizione dell'autoritą giudiziaria militare, e non di quella ordinaria, in tema di truffa consumata da sottufficiale di detto corpo in danno dell'Amministrazione di appartenenza, mediante il conseguimento dell'indebito rimborso di spese di missione eccedenti quanto effettivamente pagato.

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