Cassazione civile Sez. VI sentenza n. 5288 del 3 aprile 2012

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di condominio negli edifici, la comunicazione, da parte di un condominio, del riparto delle spese non può sostituire l'atto presupposto, ossia la delibera di approvazione, che è necessaria anche in presenza di un condominio composto di due soli condomini, cui è applicabile l'art. 1136 c.c.; mentre il pagamento di acconti non può costituire prova di una delibera di approvazione delle spese inesistente. Resta, peraltro, possibile, ove non si raggiunga l'unanimità e non si decida, poiché la maggioranza non può formarsi in concreto, il ricorso all'autorità giudiziaria, ai sensi del combinato disposto degli artt. 1105 e 1139 c.c.

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