Cassazione civile Sez. II sentenza n. 8525 del 8 aprile 2013

(1 massima)

(massima n. 1)

In materia di condominio, vige il principio dell'esecutivitā della deliberazione dell'assemblea, pur in pendenza di impugnazione, rimanendo riservato al giudice il potere di sospendere l'esecuzione del provvedimento, a norma dell'art. 1137 c.c.; tuttavia, il credito del condominio nei confronti del singolo condomino, risultante da delibera assembleare impugnata, non č opponibile in compensazione ad estinzione delle reciproche obbligazioni, in quanto portato da un titolo la cui esecutivitā consente la sola temporanea esigibilitā, laddove la compensazione postula il definitivo accertamento dei debiti da estinguere e non opera per le situazioni provvisorie.

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