Cassazione civile Sez. II sentenza n. 2236 del 16 febbraio 2012

(1 massima)

(massima n. 1)

Qualora un appartamento sito in condominio sia oggetto di usufrutto, l'usufruttuario č tenuto al pagamento delle spese di amministrazione e di manutenzione ordinaria del condominio, mentre il nudo proprietario non vi č tenuto, neppure in via sussidiaria o solidale. Peraltro, ove il nudo proprietario agisca nei confronti dell'usufruttuario per il rimborso di spese attinenti ai servizi comuni da lui sostenute, nel relativo giudizio č consentito all'usufruttuario contestare il debito sul rilievo del mancato godimento di tali servizi.

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.