Cassazione civile Sez. II sentenza n. 2743 del 23 febbraio 2012

(1 massima)

(massima n. 1)

L'obbligo del notaio di menzionare, prima della lettura del testamento pubblico, ai sensi dell'art. 603, terzo comma, c.c. e delle connesse disposizioni della legge 16 febbraio 1913, n. 89, la dichiarazione del testatore che si trovi in grave difficoltā di firmare l'atto, sussiste solamente nell'ipotesi che il testatore non sottoscriva il documento e non giā anche nel caso in cui, sia pure con grave difficoltā, egli apponga effettivamente la sua firma. Infatti, la formalitā della dichiarazione e della menzione costituisce un equipollente della sottoscrizione mancante, mirante ad attestare che l'impedimento dichiarato, e realmente esistente, č l'unica causa per cui non si sottoscrive e ad evitare che la mancanza di firma possa essere intesa come rifiuto di assumere la paternitā del contenuto dell'atto.

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