Cassazione civile Sez. II sentenza n. 8776 del 10 aprile 2013

(1 massima)

(massima n. 1)

La prescrizione del diritto di accettare l'ereditą, di cui all'art. 480 cod. civ., rimane sospesa nei soli casi espressamente stabiliti da detta norma, non sussistendo altri fatti impeditivi del suo decorso. (Nella specie, la S.C., alla luce dell'enunciato principio, ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto inapplicabile alla prescrizione del diritto di accettazione ereditaria la causa di sospensione di cui all'art. 2941, n. 8, cod. civ.).

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