(massima n. 2)
La contestazione della legittimità del figlio da presumersi concepito in costanza di matrimonio (vi sia o meno pure il possesso di stato), in relazione al presupposto della paternità, può essere effettuata solo con l'azione di disconoscimento di cui all'art. 235 (nuovo testo) c.c. e, quindi, da parte dei soggetti, nei termini ed alle condizioni all'uopo previste, indipendentemente dal fatto che vi sia stata declaratoria di nullità del matrimonio per impotenza del marito (con gli effetti del matrimonio putativo ai sensi dell'art. 128 c.c.), atteso che, pure in questo caso, non è esperibile l'azione di contestazione della legittimità di cui all'art. 248 (nuovo testo) c.c., la quale configura disposizione residuale, per le contestazioni diverse da quelle inerenti alla paternità. L'estensione di tale principio alla suddetta ipotesi di nullità del matrimonio manifestamente non pone le citate norme in contrasto con gli artt. 2, 24, 29 primo comma e 30 primo comma della Costituzione, in relazione alle conseguenze derivanti dall'inutile decorso del termine per l'azione di disconoscimento, vertendosi in tema di scelte del legislatore ordinario correlate all'inerzia della parte nell'avvalersi degli strumenti apprestati dall'ordinamento.