Cassazione civile Sez. I sentenza n. 2820 del 16 marzo 1991

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di paternitą naturale, la prova negativa del rapporto, a differenza di quella positiva (che esige il raggiungimento di un elevato grado di probabilitą), non richiede una pluralitą di esami ematologici e genetici, eseguiti in base a diversi tipi di indagine anche in combinazione tra loro, dovendosi ritenere di per sé acquisita, in presenza anche di uno solo di detti esami, quando risulti nel patrimonio genetico del figlio un gene assente nella madre e nel preteso padre, e, quindi, necessariamente trasmesso da un altro soggetto.

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