(massima n. 1)
Nel giudizio per la dichiarazione giudiziale della paternitā naturale, la prova prevista dall'art. 269 c.c. puō essere fornita con ogni mezzo ed anche mediante valorizzazione di elementi presuntivi che presentino i requisiti di cui all'art. 2729, primo comma c.c. Non č, pertanto, necessariamente richiesta la prova di una convivenza more uxorio, nel senso di coabitazione stabile sotto lo stesso tetto della madre e del presunto padre, essendo, invece, sufficiente quella di rapporti intimi fra gli stessi, quando tale circostanza trovi riscontro in altre risultanze probatorie; mentre, per quanto attiene alle prove ematologiche e genetiche, autonomamente sufficienti a fornire la certezza del rapporto biologico di paternitā, č rimesso alla valutazione del giudice del merito decidere se fare ricorso ad esse, al fine di confermare gli elementi giā acquisiti attraverso il normale sistema probatorio (prove testimoniali o documentali) o se, invece, prescinderne, ove giā esistano elementi sufficienti a fondare il suo convincimento.