Cassazione civile Sez. I sentenza n. 13665 del 22 luglio 2004

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di dichiarazione giudiziale di paternità naturale, il principio della libertà di prova sancito, in materia, dall'art. 269, comma 2 c.c. non è derogato dal limite imposto al giudice dalla disposizione di cui al successivo quarto comma della stessa norma di legge, e non tollera, pertanto, surrettizie limitazioni, né mediante la fissazione di una sorta di gerarchia assiologica tra i mezzi di prova idonei a dimostrare la paternità o la maternità naturale, né, conseguentemente, mediante l'imposizione al giudice di merito di una sorta di «ordine cronologico» nella loro ammissione ed assunzione, a seconda del «tipo» di prova dedotta, avendo, per converso, tutti i mezzi di prova in materia pari valore per espressa disposizione di legge.

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