Cassazione civile Sez. III sentenza n. 4011 del 19 febbraio 2013

(2 massime)

(massima n. 1)

L'impugnazione di una sentenza deve essere rivolta nei confronti del soggetto che in essa č stato individuato come parte costituita in giudizio, prescindendosi dalla correttezza e dalla corrispondenza di una siffatta individuazione alle risultanze processuali, nonché dalla titolaritą del rapporto sostanziale, purchč sia quella ritenuta dal giudice della sentenza impugnata.

(massima n. 2)

L'onere della prova dei presupposti di applicabilitą dell'art. 170 c.c. grava su chi intenda avvalersi del regime di impignorabilitą dei beni costituiti in fondo patrimoniale, sicchč, ove sia proposta opposizione, ex art. 615 c.p.c., per contestare il diritto del creditore ad agire esecutivamente, il debitore opponente deve dimostrare non soltanto la regolare costituzione del fondo e la sua opponibilitą al creditore procedente, ma anche che il suo debito verso quest'ultimo venne contratto per scopi estranei ai bisogni della famiglia, a tal fine occorrendo che l'indagine del giudice si rivolga specificamente al fatto generatore dell'obbligazione, a prescindere dalla natura della stessa: pertanto, i beni costituiti in fondo patrimoniale non potranno essere sottratti all'azione esecutiva dei creditori quando lo scopo perseguito nell'obbligarsi fosse quello di soddisfare i bisogni della famiglia, da intendersi non in senso meramente oggettivo ma come comprensivi anche dei bisogni ritenuti tali dai coniugi in ragione dell'indirizzo della vita familiare e del tenore prescelto, in conseguenza delle possibilitą economiche familiari.

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