Cassazione civile Sez. I sentenza n. 785 del 20 gennaio 2012

(1 massima)

(massima n. 1)

Nella determinazione dell'assegno di mantenimento, occorre tenere conto degli eventuali miglioramenti della situazione economica del coniuge nei cui confronti si chieda l'assegno, qualora costituiscano sviluppi naturali e prevedibili dell'attivitą svolta durante il matrimonio (Nella specie, la S.C. ha ritenuto rappresentare il prevedibile sviluppo della carriera notarile l'incremento di reddito collegato all'esperienza acquisita, all'aumento dei clienti, allo spostamento da una piccola localitą ad una cittą pił grande).

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