Cassazione civile Sez. II sentenza n. 2330 del 5 marzo 1987

(2 massime)

(massima n. 1)

Ai sensi dell'art. 2969 cod. civ., la decadenza, di regola, non è rilevabile di ufficio, per cui, in tanto la questione della tempestività dell'azione può sorgere, in quanto l'interessato sollevi la relativa eccezione, la quale deve consistere non solo nella menzione di un fatto storico, ma anche nella chiara, seppure non formale, manifestazione della volontà di avvalersi dell'effetto, estintivo dell'altrui pretesa, che a quel fatto la legge ricollega. (Fattispecie in cui la parte, convenuta con azione di reintegrazione nel possesso di una servitù di passaggio, si era limitata ad esporre, nella parte narrativa delle sue difese scritte, che da oltre tre anni aveva delimitato e recintato il terreno di sua proprietà, senza mai eccepire l'avvenuta decadenza dell'azione ex art. 1168, primo comma, cod. civ.).

(massima n. 2)

Allorquando nel giudizio di secondo grado venga deferito dall'appellante giuramento decisorio all'appellato, ma subordinatamente all'ipotesi che non si ritengano acquisiti elementi sufficienti per accogliere l'impugnazione, il giudice di appello, nel mancato verificarsi di tale condizione, non può e non deve prendere in considerazione il mezzo istruttorio che la legge rimette alla disponibilità delle parti e che, quindi, non è ammissibile di ufficio.

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