Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 4171 del 13 maggio 1997

(1 massima)

(massima n. 1)

La volontà dei partecipanti alla comunione tacita familiare può essere manifestata anche attraverso un comportamento tacito concludente e non richiede uno specifico atto di conferimento di beni patrimoniali, essendo sufficiente lo svolgimento di attività lavorativa in comune, che è idonea di per sè anche all'espressione della volontà negoziale indirizzata al compartecipe.

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