Cassazione civile Sez. III sentenza n. 17444 del 31 luglio 2006

(2 massime)

(massima n. 1)

Al contratto con cui un vettore aereo si obbliga a trasportare da un luogo ad un altro una persona ed i suoi bagagli si applica il termine speciale di prescrizione breve di sei mesi, a decorrere dalla data dell'arrivo, previsto dall'art. 418, primo comma, cod. nav., ed esteso al trasporto aereo dall'art. 949 dello stesso codice, relativo al contratto di trasporto di persone (registrate) accompagnate da bagagli non registrati, e non il termine di prescrizione annuale previsto in generale dall'art. 2951 c.c. in materia di spedizione e trasporto.

(massima n. 2)

Nel giudizio dinanzi al giudice di pace, il deposito di memorie conclusionali può essere consentito dal giudice, nell'esercizio dei suoi poteri di direzione del processo, ma non è previsto come dovuto. In caso di mancata concessione di tale termine, gli argomenti che le parti avrebbero potuto svolgere nelle memorie conclusionali, a sostegno delle domande proposte e delle eccezioni formulate, possono essere riportati senza alcuna preclusione nel giudizio di appello, ed il mancato esame del motivo di appello relativo alla mancata concessione del termine non si traduce in un vizio di nullità della sentenza.

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