Cassazione civile Sez. III sentenza n. 10129 del 2 agosto 2000

(3 massime)

(massima n. 1)

Al contratto di spedizione si applica non solo la prescrizione di un anno prevista dal primo comma dell'art. 2951 c.c.. ma anche quella di diciotto mesi stabilita dal secondo comma dell'articolo citato per i trasporti che hanno inizio o termine fuori Europa.

(massima n. 2)

Il divieto di proporre domande nuove in appello, di cui all'art. 345, primo comma c.p.c., integrando violazione del principio del doppio grado di giurisdizione, č di ordine pubblico, per cui la sua violazione va rilevata anche d'ufficio in sede di legittimitā, senza che possa spiegare alcuna influenza l'accettazione del contraddittorio.

(massima n. 3)

Il secondo comma dell'art. 2951 c.c., che prevede quale decorrenza della prescrizione il giorno in cui sarebbe dovuta avvenire la riconsegna della cosa, si riferisce non solo al contratto di trasporto, ma anche a quello di spedizione.

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