Cassazione civile Sez. III sentenza n. 15936 del 13 novembre 2002

(1 massima)

(massima n. 1)

Quando venga proposta domanda atta a far valere la responsabilitą contrattuale del vettore per mancata riconsegna della merce affidatagli, sia pure a causa di un furto, si applica la prescrizione annuale di cui all'art. 2951 c.c., che decorre non dal giorno del furto, ma dal giorno in cui la riconsegna sarebbe dovuta avvenire.

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