Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 15798 del 12 giugno 2008

(1 massima)

(massima n. 1)

In caso di cessazione del rapporto di lavoro, le indennitą spettanti sono assoggettate alla prescrizione quinquennale ex art. 2948, n. 5, c.c. e non all'ordinario termine decennale, a prescindere dalla natura, retributiva o previdenziale, dell'indennitą medesima, ovvero dal tipo di rapporto, subordinato o parasubordinato, in essere, in ragione dell'esigenza di evitare le difficoltą probatorie derivanti dall'eccessiva sopravvivenza del diritti sorti nel momento della chiusura del rapporto; ne consegue che, anche con riguardo all'indennitą sostitutiva del preavviso di licenziamento, nonché di esonero agevolato per inidoneitą al lavoro, si applica la prescrizione breve.

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