Cassazione civile Sez. III sentenza n. 2936 del 14 marzo 1995

(1 massima)

(massima n. 1)

L'azione del conduttore che agisce per la ripetizione delle somme che assume di avere versato in eccedenza rispetto al canone legale è soggetta ai medesimi principi che regolano la domanda di ripetizione di indebito ed è, pertanto, soggetta alla prescrizione ordinaria decennale a norma dell'art. 2946 c.c., non potendo invocarsi né la prescrizione breve del diritto al risarcimento del danno, trattandosi di un'obbligazione derivante dalla legge e non di obbligazione ex delicto, né quella quinquennale di cui all'art. 2948 n. 3 c.c., che riguarda l'azione del locatore per il pagamento della pigione, né, infine, quella triennale prevista dall'art. 8 L. 27 gennaio 1963, n. 19 che riflette i diritti derivanti dalla tutela dell'avviamento commerciale.

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