Cassazione civile Sez. III sentenza n. 15865 del 15 dicembre 2000

(1 massima)

(massima n. 1)

La sospensione dei termini di prescrizione disposta con legge speciale o con atti comunque adottati in occasione di calamitā naturali, č rilevabile d'ufficio ed č deducibile senza limitazioni nel giudizio di cassazione.

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