Cassazione civile Sez. III sentenza n. 2287 del 6 febbraio 2004

(1 massima)

(massima n. 1)

Il momento iniziale di decorrenza del termine di prescrizione va individuato in quello in cui, a seguito dell'altrui condotta, si verifica la lesione concreta della sfera giuridica. (Nel caso di specie, la S.C. ha ritenuto che la corte di merito avesse fatto corretta applicazione di tale principio, estendendolo anche in tema di azione di ripetizione di indebito, fissando la decorrenza della prescrizione dell'azione di ripetizione di una somma versata al mandatario per l'acquisto in comunione di una porzione immobiliare, nel momento in cui, in violazione del mandato ricevuto, il mandatario provvedeva ad intestare a sé stesso l'intera porzione immobiliare acquistata).

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