Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 26755 del 14 dicembre 2006

(2 massime)

(massima n. 1)

In tema di prescrizione del diritto al risarcimento del danno da fatto illecito, nel caso di illecito istantaneo, caratterizzato da un'azione che si esaurisce in un lasso di tempo definito, lasciando permanere i suoi effetti, la prescrizione incomincia a decorrere con la prima manifestazione del danno, mentre; nel caso di illecito permanente, protraendosi la verificazione dell'evento in ogni momento della durata del danno e della condotta che lo produce, la prescrizione ricomincia a decorrere ogni giorno successivo a quello in cui il danno si è manifestato per la prima volta, fino alla cessazione della predetta condotta dannosa, sicché il diritto al risarcimento sorge in modo continuo via via che il danno si produce, ed in modo continuo si prescrive se non esercitato entro cinque anni dal momento in cui si verifica.

(massima n. 2)

La pendenza di una controversia avente ad oggetto l'accertamento del diritto, la cui lesione venga dedotta come titolo di una pretesa risarcitoria, non vale a precludere alla vittima un immediato esercizio dell'azione risarcitoria e, quindi, non è suscettibile di configurarsi come causa impeditiva del decorso della relativa prescrizione. Ove, però, il risarcimento sia richiesto nei confronti di una P.A., con riferimento a procedura concorsuale, la natura di interesse legittimo della pretesa, nella specie, alla regolare compilazione della graduatoria, comporta che il termine prescrizionale inizia a decorrere solo dopo l'accertamento, in via definitiva, dell'illegittimità della graduatoria. (Nella specie, la S.C., enunciando il riportato principio, ha rigettato il ricorso e confermato la sentenza che aveva accolto il ricorso proposto nei confronti delle Poste Italiane Spa, quale successore dell'Amministrazione delle Poste e Telecomunicazioni, per il risarcimento dei danni, lamentando il mancato riconoscimento dello status di disoccupata e la collocazione in graduatoria in posizione non utile all'assunzione, graduatoria poi rettificata all'esito del ricorso straordinario al Capo dello Stato. La S.C. ha corretto la motivazione del giudice di merito risultando, nella specie, errata l'affermazione secondo cui l'azione risarcitoria sia di natura contrattuale che extracontrattuale, non poteva essere esercitata prima dell'accertamento della responsabilità del danneggiante, formulando il principio di cui in massima).

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