Cassazione civile Sez. II sentenza n. 690 del 16 gennaio 2006

(3 massime)

(massima n. 1)

In tema di contratto preliminare, le sentenze emesse ai sensi dell'art. 2932 c.c. producono dal momento del passaggio in giudicato gli effetti del negozio comportando. nel caso di vendita, il trasferimento della proprietà del bene e correlativamente l'obbligo dell'acquirente di versare il prezzo (o il suo residuo) eventualmente ancora dovuto, obbligo sancito con una pronuncia di accertamento o di condanna o di subordinazione dell'efficacia traslativa al pagamento; si origina, così, un rapporto di natura negoziale e sinallagmatica suscettibile di risoluzione nel casi di inadempimento che, ai sensi dell'art. 1455 c.c. sia di non scarsa importanza, il che può verificarsi anche nel caso di ritardo (rispetto al termine eventualmente fissato nella sentenza o altrimenti in relazione alla data del suo passaggio in giudicato) che risulti eccessivo in rapporto al tempo trascorso, all'entità della somma da pagare (in assoluto e in riferimento all'importo in ipotesi già versato) e a ogni altra circostanza utile ai fini della valutazione dell'interesse dell'altra parte.

(massima n. 2)

Nell'ipotesi in cui la sentenza emessa ai sensi dell'art. 2932 c.c. imponga all'acquirente di versare il prezzo della compravendita, l'obbligo diviene attuale al momento del passaggio in giudicato della sentenza che trasferisce il bene o allo spirare del termine ulteriore da essa eventualmente stabilito, sicché il ritardo nel pagamento, ove qualificabile come grave, può essere causa della risoluzione del rapporto sorto con la sentenza sostitutiva del negozio non concluso, non essendo a tal fine necessario che il creditore chieda al giudice la fissazione, ex art. 1183 c.c. , del termine per l'adempimento oppure costituisca in mora il debitore.

(massima n. 3)

Seppure l'eccezione di prescrizione — essendo uno strumento di difesa esperibile da parte di colui contro il quale è proposta l'azione o, ai sensi dell'art. 2939 c.c. da parte dei creditori del debitore che sia rimasto inerte nel farla valere o che vi abbia rinunciato — non può essere sollevata da parte del titolare del diritto, la deduzione al riguardo formulata dai venditori in ordine alla prescrizione del diritto al pagamento del prezzo assume rilevanza quando l'inadempimento della relativa obbligazione, alla cui esecuzione sia stata subordinata l'efficacia della sentenza emessa ai sensi dell'art. 2932 c.c., debba essere reputato di non scarsa importanza giacché, essendo il predetto termine di prescrizione ormai scaduto, verrebbe altrimenti rimessa per un tempo indefinito esclusivamente all'acquirente la possibilità di dare luogo - o non — al trasferimento della proprietà (pagando il prezzo o facendone offerta reale oppure contrastando appunto mediante l'eccezione di prescrizione eventuali iniziative dell'altra parte).

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