Cassazione civile Sez. III sentenza n. 3990 del 18 marzo 2003

(2 massime)

(massima n. 1)

In materia di esecuzione di obblighi di fare, l'ordinanza con la quale il giudice dell'esecuzione decide la controversia insorta tra le parti in ordine al contenuto della condanna ha natura di sentenza ed è, quindi, impugnabile con l'appello, ma il giudice del gravame deve limitarsi a pronunziare in ordine a detto profilo e non può stabilire le modalità dell'esecuzione, in quanto la fissazione di queste ultime è riservata alla competenza funzionale del giudice dell'esecuzione.

(massima n. 2)

In materia di esecuzione forzata di un'obbligazione di fare (nella specie, avente ad oggetto la riduzione delle luci e vedute illegittimamente aperte in un edificio), derivante da una sentenza pronunciata nei confronti di più persone (nel caso in esame, comproprietarie dell'immobile), soggetto passivo dell'esecuzione è esclusivamente quella di esse che versa in una situazione possessoria che gli permetta di eseguire l'obbligazione e, quindi, non occorre che il titolo esecutivo ed il precetto siano notificati a tutti i soggetti obbligati; pertanto, l'obbligato che si trovi in detta situazione, identificato quale soggetto passivo dell'esecuzione, è legittimato a proporre opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.), qualora non gli sia stato notificato il titolo esecutivo o il precetto, ovvero opposizione all'esecuzione (art. 615 c.p.c.), se non sia contemplato nel titolo come soggetto obbligato, oppure vanti una situazione possessoria prevalente e non pregiudicata dal titolo, ma non può eccepire la mancata notificazione del titolo esecutivo e del precetto agli altri coobbligati.

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