Cassazione civile Sez. III sentenza n. 1639 del 14 febbraio 2000

(1 massima)

(massima n. 1)

Nel procedimento di vendita con incanto, l'aggiudicazione del bene posto in vendita a soggetti che hanno offerto un prezzo di acquisto inferiore al valore dell'aggiudicazione si traduce in un vizio del provvedimento di aggiudicazione, in quanto atto finale di attività procedimentalizzata, che deve essere fatto valere con il rimedio della opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., nei termini ivi indicati. Deve, infatti, escludersi che detto vizio produca la inesistenza giuridica del provvedimento in esame con la conseguente possibilità di esperire un'azione di nullità dello stesso indipendentemente dal decorso del termine di cui al citato art. 617 c.p.c. Ed infatti, quanto alla ipotizzabilità di una nullità insanabile, nel senso di nullità che sfugga ai limiti della disciplina delle doglianze di rito, occorre distinguere tra atti che precedono le udienze sulle istanze di assegnazione o vendita ex art. 530 (nella espropriazione mobiliare) o 569 (nella espropriazione immobiliare) c.p.c.. in relazione ai quali il provvedimento che autorizza la vendita funge da preclusione alla proposizione della opposizione agli atti esecutivi; ed atti che seguono dette udienze, per i quali, quando si tratti di atti dal cui compimento dipende l'esercizio del potere del giudice dell'esecuzione di emettere l'atto successivo, può parlarsi di atti procedimentali veri e propri, con conseguente possibilità di propagazione del vizio dell'atto precedente a quello successivo. Peraltro, anche per tali atti, deve essere richiamato il principio dell'art. 2929 c.c., in base al quale la nullità degli atti esecutivi che hanno preceduto la vendita o l'assegnazione non ha effetto nei confronti degli acquirenti o degli assegnatari; sicché deve concludersi che, una volta chiuso il processo esecutivo senza che il vizio sia stato denunziato, questo non può più essere riproposto.

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