Cassazione civile Sez. III sentenza n. 5111 del 9 marzo 2006

(1 massima)

(massima n. 1)

Va dichiarata inammissibile, senza necessitā di un esame sul merito, l'opposizione agli atti esecutivi con cui il debitore denunzi un vizio formale verificatosi prima della vendita — nella specie, per essere stata disposta la delega delle operazioni ad un notaio senza la preventiva audizione del debitore esecutato — proposta dopo che la vendita č giā stata compiuta, tenuto conto che la disposizione di cui all'art. 2929 c.c., secondo cui la nullitā degli atti esecutivi che hanno preceduto la vendita non ha effetto riguardo all'acquirente o all'assegnatario, salvo il caso di loro collusione con il creditore procedente, trova applicazione in tutti i casi di nullitā formali anteriori alla vendita o all'assegnazione.

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