Cassazione civile Sez. I sentenza n. 10668 del 27 settembre 1999

(2 massime)

(massima n. 1)

Al fallimento del cedente possono essere opposte soltanto quelle cessioni di credito che siano state notificate al debitore ceduto o dal medesimo accettate con atto di data certa anteriore alla dichiarazione di fallimento, atteso che il disposto dell'art. 2914 n. 2 c.c. - secondo cui sono inefficaci nei confronti del creditore pignorante e dei creditori che intervengono nell'esecuzione le cessioni di credito che, sebbene anteriori al pignoramento, siano state notificate al debitore o da lui accettate dopo il pignoramento - opera anche in caso di fallimento del creditore cedente; ai fini di tale opponibilitą non č necessario che la notifica al debitore ceduto venga eseguita a mezzo ufficiale giudiziario, costituendo quest'ultima una semplice species (prevista esplicitamente dal codice di rito per i soli atti processuali) del pił ampio genus costituito dalla notificazione intesa come attivitą diretta a produrre la conoscenza di un atto in capo al destinatario; conseguentemente, tanto ai fini di cui all'art. 1264, quanto a quelli di cui agli artt. 1265 e 2914 n. 2 c.c., la notificazione della cessione (cosģ come il correlativo atto di accettazione), non identificandosi con quella effettuata ai sensi dell'ordinamento processuale, costituisce atto a forma libera, non soggetto a particolari discipline o formalitą. (Nella specie si č ritenuto che la cessione fosse stata oggetto di accettazione inequivocabilmente manifestata dal debitore ceduto con l'atto di citazione, contenente la domanda di accertamento di quali istituti di credito cessionari fossero legittimati a ricevere il pagamento con efficacia liberatoria, notificato al cedente e ai cessionari in epoca antecedente alla dichiarazione di fallimento).

(massima n. 2)

L'azione di accertamento negativo del credito del cedente proposta dal debitore ceduto e di condanna del debitore al pagamento proposta da chi si afferma cessionario di soggetto poi fallito e l'azione di accertamento dell'inopponibilitą della cessione al fallimento proposta dalla curatela, seppur rientranti nella competenza del tribunale che ha dichiarato il fallimento ai sensi dell'articolo 24 L. fall. non sono assogettate alla speciale disciplina della verifica dei crediti in sede fallimentare dettata dagli articoli 92 e seguenti L. fall. in quanto l'eventuale incidenza depauperatoria sul patrimonio del fallito costituisce una conseguenza indiretta ed esterna rispetto al risultato dell'opera di salvaguardia e di ricostruzione della massa attiva riservata agli organi fallimentari. (Nella specie, proposta dall'appaltante domanda di accertamento del proprio diritto alla sospensione dei pagamenti ex art. 1460 c.c. e in subordine di accertamento di quali istituti di credito, tra quelli cui l'appaltatore aveva ceduto il credito, fossero legittimati a ricevere l'adempimento con efficacia liberatoria, e formulata dai cessionari domanda riconvenzionale per ottenere il pagamento, era sopravvenuto il fallimento dell'appaltatore e la curatela subentrata nel giudizio aveva eccepito l'inopponibilitą al fallimento della cessione e l'improcedibilitą in sede ordinaria delle azioni aventi ad oggetto accertamenti di situazioni creditorie suscettibili di riverberarsi sul patrimonio del fallito; il giudice di merito ha respinto l'eccezione di improcedibilitą, accertato la sussistenza della cessione e la sua opponibilitą al fallimento e la S.C. ha confermato la decisione sulla base degli enunciati principi).

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.