Cassazione civile Sez. III sentenza n. 487 del 15 gennaio 2003

(2 massime)

(massima n. 1)

In materia di assicurazione della r.c.a., ai sensi dell'art. 4 legge n. 990 del 1969, nel testo sia anteriore (che faceva richiamo all'art. 2054, terzo comma, c.c.) sia posteriore (da tale momento essendo il coniuge considerato, in relazione ai danni alla persona — biologico e morale —, come terzo trasportato coperto da assicurazione) alla novella introdotta dall'art. 28 legge n. 142 del 1992, in caso di incidente stradale a bordo di autovettura facente parte del regime patrimoniale di comunione legale, i danni subiti dal coniuge trasportato e imputabili alla condotta di guida dell'altro coniuge debbono essere risarciti per l'intero (seppure nei limiti del massimale da parte dell'assicuratore), non essendo al riguardo configurabile alcuna limitazione nemmeno in ragione della contitolarità dell'autovettura tra i coniugi scaturente dal regime di comunione legale, giacché essendo la comunione dei beni tra i coniugi pro indiviso, il diritto di ciascuno di essi investe l'intera cosa o — qualora non si tratti di diritto reale — l'intera titolarità soggettiva.

(massima n. 2)

In materia di assicurazione obbligatoria della r.c.a., l'art. 28 legge n. 142 del 1992 (che ha sostituito il testo dell'art. 4 legge n. 990 del 1969 estendendo la tutela del danno alle persone in attuazione delle direttive n. 84/5/CEE e n. 232/90/CEE) ha effetto innovativo e non può pertanto trovare applicazione retroattiva, mentre il citato art. 4, nel previgente testo risultante dalla sentenza n. 188 del 1991 della Corte Costituzionale, era insuscettibile di interpretazione estensiva, avendo la suindicata pronuncia costituzionale carattere caducativo e non già additivo.

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