Cassazione civile Sez. II sentenza n. 1279 del 19 febbraio 1996

(2 massime)

(massima n. 1)

Il termine annuale previsto dall'art. 184 c.c. per l'esercizio dell'azione di annullamento degli atti compiuti dal coniuge in regime di comunione legale senza il necessario consenso dell'altro è di prescrizione, e non di decadenza, al pari del termine previsto dall'art. 1442 c.c. per la generale azione di annullamento dei contratti, dal quale si distingue solo per la diversa durata; tale termine inizia dalla data in cui il coniuge che non ha prestato il suo necessario consenso ha avuto conoscenza dell'atto o dalla data della eventuale trascrizione di questo atto nei registri della conservatoria.

(massima n. 2)

L'eccezione di annullamento del contratto è proponibile anche dopo il termine di prescrizione dell'azione di annullamento solo dalla parte convenuta per l'esecuzione del contratto (art. 1442 comma quarto c.c.) e non può essere utilmente opposta, quindi, dopo che il contratto ha avuto esecuzione, al fine di resistere alla domanda di accertamento della sua esistenza e della sua efficacia, neppure se, trattandosi del contratto di compravendita di un immobile stipulato con scrittura privata non autenticata, tale domanda sia strumentale a quella di trascrizione o di condanna alla stipulazione del contratto riproduttivo in forma pubblica dato che la trascrizione serve solo per rendere il contratto, già perfezionatosi con il semplice consenso delle parti, opponibile ai terzi e che il negozio pubblico riproduttivo serve solo per predisporre uno strumento giuridico necessario per la trascrizione del contratto riprodotto e che, conseguentemente, l'una e l'altro, rimanendo estranei sia agli effetti traslativi della proprietà già prodottisi sia alle altre obbligazioni nascenti dal contratto a carico delle parti (artt. 1476, 1477, 1498 c.c.), non attengono alla esecuzione di questo.

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