Cassazione civile Sez. I sentenza n. 13213 del 10 settembre 2003

(1 massima)

(massima n. 1)

Dall'art. 184, terzo comma, c.c. si ricava che gli atti di disposizione di titoli di credito ricadenti nella comunione legale tra coniugi sono validi ed efficaci anche se posti in essere da uno soltanto dei coniugi (sia pure illegittimamente rispetto all'altro); tuttavia detta norma non apporta deroghe alla disciplina generale della comproprietà (art. 1103 c.c.), che è destinata a disciplinare la fattispecie nel caso di acquisto comune (contitolarità) e cointestazione dei titoli, vigendo per tale ipotesi la regola generale in tema di comunione, secondo la quale ciascuno può disporre del bene comune non più che per la sua parte (art. 1108 c.c.), ancorché indivisa, e l'altra secondo la quale nessuno può disporre di diritti altrui se non in forza di un titolo abilitativo (mandato, procura) proveniente dal titolare.

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.