Cassazione civile Sez. III sentenza n. 2866 del 5 aprile 1990

(1 massima)

(massima n. 1)

L'art. 2877 c.c., regolando le spese della riduzione dell'ipoteca, distingue tra spese necessarie per eseguire la formalitą ipotecaria (comma primo) e spese del giudizio che il debitore debba promuovere per ottenere che, in mancanza del consenso del creditore, la riduzione sia ordinata con sentenza (comma secondo): le prime sono a carico del (debitore) richiedente, a meno che la riduzione abbia luogo per eccesso (non nella valutazione dei beni ma) nella determinazione del credito; le seconde, salva la loro compensazione secondo le circostanze, sono in linea di principio a carico del soccombente e cosģ del creditore che, dovendo consentire alla riduzione, quando ne ricorrono gli estremi, non adempia spontaneamente a questo obbligo.

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