Cassazione civile Sez. II sentenza n. 1953 del 29 maggio 1976

(1 massima)

(massima n. 1)

Con lo stabilire che «le spese dell'apposizione dei sigilli, dell'inventario e di ogni altro atto dipendente dall'accettazione con beneficio d'inventario sono a carico dell'ereditą», l'art. 511 c.c. detta per tali spese un regime particolare, prevalente su quello dell'art. 90 c.p.c., che rimane operante solo per quanto attiene all'onere dell'anticipazione. Nel caso di ereditą accettata col beneficio di inventario da alcuni eredi e puramente e semplicemente da altri, questi ultimi — per il combinato disposto degli artt. 511 e 754 c.c. — sono personalmente e direttamente obbligati, in proporzione delle rispettive quote ereditarie, verso il notaio per il pagamento del compenso liquidatogli per prestazioni professionali esplicate in dipendenza dell'accettazione beneficiata.

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