Cassazione civile Sez. III sentenza n. 7674 del 10 luglio 1991

(2 massime)

(massima n. 1)

Il grado delle ipoteche, come fissato dall'ordine cronologico con cui vengono iscritte presso la conservatoria dei RRII, può essere mutato solo mediante negozi giuridici bilaterali, con i quali le parti addivengono alla postergazione (art. 2843 c.c.), non anche, pertanto, in forza di mera dichiarazione unilaterale di una parte.

(massima n. 2)

L'art. 2822 c.c., in tema di ipoteca su bene altrui, non trova deroga nella disciplina del mutuo fondiario, di modo che, ove questi sia garantito dalla concessione di ipoteca su area in corso di espropriazione in favore del mutuatario, l'iscrizione dell'ipoteca medesima può avvenire (e prende grado) solo in esito al perfezionarsi della procedura espropriativa.

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