Cassazione civile Sez. III sentenza n. 16177 del 21 dicembre 2001

(1 massima)

(massima n. 1)

In regime di comunione legale tra i coniugi, il contratto prelimiare di vendita di bene immobile (che, ai sensi dell'art. 180, secondo comma, c.c., è atto di una sequenza obbligatoria e successiva il cui esito necessitato è il trasferimento della proprietà del bene) stipulato da un coniuge senza la partecipazione o il consenso dell'altro, è soggetto alla disciplina dell'art. 184, primo comma, c.c. (la cui applicazione non va restrittivamente intesa come limitata agli atti dispositivi con effetto reale e non anche quelli con effetto meramente obbligatorio, non trovando tale interpretazione fondamento alla stregua né della lettera né dell'interpretazione sistematica della norma) e non è pertanto inefficace nei confronti della comunione, ma solamente esposto all'azione di annullamento da parte del coniuge non consenziente, nel breve termine prescrizionale entro cui è ristretto l'esercizio di tale azione, decorrente dalla conoscenza effettiva dell'atto, ovvero, in via sussidiaria, dalla trascrizione o dallo scoglimento della comunione; ne consegue che, finché l'azione di annullamento non venga proposta, l'atto è produttivo di effetti nei confronti dei terzi.

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