Cassazione civile Sez. III sentenza n. 12536 del 22 settembre 2000

(4 massime)

(massima n. 1)

A norma dell'art. 2873, secondo comma, c.c.. se sono stati eseguiti pagamenti parziali, così da estinguere almeno il quinto del debito originario, si può chiedere una riduzione proporzionale dell'ipoteca per quanto riguarda la somma. Il momento nel quale deve calcolarsi il quinto del debito originario al fine di ottenere la riduzione è quello in cui viene seguita la riduzione stessa (nel caso di specie la Cassazione ha rigettato il ricorso avverso la sentenza che aveva calcolato l'entità del credito garantito da ipoteca, ai fini della riduzione della stessa, al momento della sentenza anziché a quello della domanda).

(massima n. 2)

Ai fini della riduzione proporzionale dell'ipoteca iscritta a norma del secondo comma dell'art. 2873 c.c.. il calcolo se il debito originario si sia estinto di almeno un quinto, per effetto di pagamenti parziali, va effettuato sommando al capitale gli interessi, secondo il tasso convenzionale, per le sole tre annualità indicate dall'art. 2855, secondo comma, c.c. e, quindi, gli interessi per le annualità successive al pignoramento, ma solo al tasso legale, secondo la previsione del terzo comma dell'art. 2855.

(massima n. 3)

Il negozio di rinunzia in generale, quando non sia prevista una forma vincolata, può perfezionarsi anche attraverso un comportamento concludente, purché si tratti di un fatto incompatibile con la volontà di avvalersi del diritto che si assume rinunziato. La sola «presa d'atto» dell'iscrizione di un'ipoteca giudiziale non consiste in una rinunzia al diritto alla riduzione della stessa, non costituendo una circostanza assolutamente incompatibile con il diritto ad avvalersi della riduzione.

(massima n. 4)

Non è precluso al creditore, che a garanzia del suo credito abbia iscritto ipoteca convenzionale su alcuni beni del debitore, di iscrivere ipoteca giudiziale su altri beni in base a sentenza di condanna o a decreto ingiuntivo esecutivo, emessi per lo stesso credito, salvo il diritto dei debitore alla riduzione.

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