Cassazione civile Sez. III sentenza n. 10111 del 2 agosto 2000

(1 massima)

(massima n. 1)

Nell'ipotesi in cui i beni mobili oggetto di privilegio di cui all'art. 2756 c.c. siano di proprietā di soggetto diverso dal debitore e il creditore privilegiato intenda procedere alla vendita, deve notificare l'intimazione prevista dall'art. 2797 c.c. anche al proprietario del bene; in mancanza di notificazione, quest'ultimo č legittimato a proporre opposizione agli atti esecutivi per far valere il suo diritto al corretto svolgimento della procedura esecutiva, senza che possa aversi riguardo alla decorrenza del termine perentorio di cinque giorni previsto dall'art. 617 c.p.c., atteso che tale termine non puō iniziare a decorrere dal compimento di un atto (notificazione dell'intimazione) che č stato omesso, e senza che possa in contrario sostenersi la possibilitā di ricorrere all'opposizione prevista dal secondo comma dell'art. 2797 c.c., posto che tale possibilitā č stata impedita al proprietario proprio dalla mancata notifica dell'intimazione che ha determinato il vizio iniziale della procedura esecutiva.

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