Cassazione civile Sez. I sentenza n. 23839 del 19 novembre 2007

(1 massima)

(massima n. 1)

Ai fini dell'ammissibilità in via privilegiata di un credito garantito da pegno al passivo fallimentare, deve escludersi l'opponibilità della prelazione in favore dell'istituto bancario creditore pignoratizio, quando non vengano rispettate le condizioni imposte dall'art. 2787 terzo comma c.c., riguardanti sia la certezza della data che l'indicazione del credito garantito e della cosa data in pegno. Non può, pertanto, ritenersi sufficiente l'annotazione nel libro pegni della banca, ancorché regolarmente vidimato, che non contenga la riproduzione della scrittura relativa al credito garantito, indicata come prova della costituzione del pegno, ma esclusivamente l'indicazione di un simbolo numerico o altri segni identificativi, con totale omissione del contenuto del contratto.

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.