Cassazione civile Sez. III sentenza n. 8379 del 17 agosto 1990

(1 massima)

(massima n. 1)

Nel caso di comunione legale del bene locato il recesso dal relativo contratto di locazione è atto di ordinaria amministrazione che può essere esercitato anche da uno solo dei coniugi comproprietari dell'immobile locato; l'altro coniuge, tuttavia, riveste la qualità di litisconsorte necessario nel giudizio di rilascio ed è l'unico legittimato a far valere l'eventuale difetto di integrità del contraddittorio con intervento in causa o proponendo opposizione di terzo.

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