Cassazione civile Sez. I sentenza n. 4358 del 19 dicembre 1974

(1 massima)

(massima n. 1)

I crediti per contributi previdenziali dovuti ad istituti che gestiscono la assicurazione obbligatoria contro l'invaliditā, la vecchiaia ed i superstiti ed i crediti per contributi dovuti ad enti che gestiscono altre forme di previdenza, i quali sono stati collocati dall'art. 66 della L. 30 aprile 1969, n. 153 [ora abrogato], rispettivamente, al primo ed al quinto posto dell'ordine di prelazione fissato dall'art. 2778, c.c., sopravanzano, quantunque siano assistiti soltanto da privilegio generale, tutti gli altri crediti che sono ad essi posposti in tale graduatoria anche se assistiti da privilegi speciali.

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.