Cassazione civile Sez. II sentenza n. 1038 del 28 gennaio 1995

(2 massime)

(massima n. 1)

L'art. 186, lettera b) c.c., nel testo introdotto dalla L. 19 maggio 1975, n. 151, prevedendo una responsabilità patrimoniale dei beni della comunione per i carichi dell'amministrazione e, cioè, peri debiti di qualsiasi natura contratti per la manutenzione ordinaria dei singoli beni (come le spese necessarie per la conservazione ed il godimento della cosa comune, i contributi condominiali, le spese per le innovazioni e per i miglioramenti purché non eccessivamente gravose per il bilancio familiare) non ha escluso che di esse ciascun coniuge debba rispondere per l'intero, spettando l'amministrazione dei beni della comunione e lo stesso potere di rappresentanza in giudizio, a norma dell'art. 180 c.c., disgiuntamente ad entrambi. Ne consegue che il pagamento dei contributi condominiali relativi alla cosa comune ben può essere chiesto ad uno solo dei contitolari del bene.

(massima n. 2)

Qualora la notificazione del decreto ingiuntivo, tempestivamente effettuata nel termine prescritto dall'art. 644 c.p.c., sia affetta non da giuridica inesistenza, ma da nullità — come nel caso in cui sia stata effettuata con le formalità previste dall'art. 140 c.p.c., anziché con quelle di cui all'art. 139 c.p.c. — tale vizio spiega rilievo solo al fine dell'ammissibilità dell'opposizione tardiva a norma dell'art. 650 c.p.c., se ed in quanto abbia impedito all'intimato di avere tempestiva conoscenza del decreto, mentre resta sanato per effetto dell'opposizione stessa, ordinaria o tardiva.

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