Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 16593 del 15 luglio 2010

(1 massima)

(massima n. 1)

In sede di ammissione al passivo fallimentare, il privilegio di prelazione previsto dall'art. 2778, n. 1, c.c. (per i crediti per contributi ad istituti, enti o fondi speciali compresi quelli sostitutivi o integrativi che gestiscono forme di assicurazione obbligatoria per l'invaliditā, la vecchiaia ed i superstiti, indicati dall'art. 2753 c.c. e dal n. 8 (per i crediti per contributi dovuti a istituti ed enti per forme di tutela previdenziale e assistenziale indicati dall'art. 2754 c.c., nonché gli accessori, limitatamente al cinquanta per cento del loro ammontare), si applica, senza alcun limite temporale, ai crediti INAIL per premi. per effetto dell'art. 4 del d.l. n. 338 del 1989, conv. in legge n. 389 del 1989.

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