Cassazione civile Sez. III sentenza n. 2257 del 26 luglio 1974

(1 massima)

(massima n. 1)

L'esistenza del privilegio speciale, previsto dall'art. 2764 c.c. a favore del locatore sulle cose che servono a fornire l'immobile, è collegata ad un rapporto di funzionalità e di inerenza economica fra tali cose e l'immobile locato e, cioè, ad un vincolo di destinazione obiettiva delle cose stesse alle finalità economico-sociali (ed anche di comodo) dell'uso per il quale l'immobile è stato preso in locazione. Pertanto, nel caso di immobile destinato ad uso di commercio, il suddetto privilegio si estende anche alle merci destinate alla vendita, che costituiscono parte del complesso aziendale e che si trovano nello stesso immobile nel momento in cui il privilegio è fatto valere. Il locatore perde il privilegio speciale attribuitogli dall'art. 2764 primo comma c.c. sulle cose che servono a fornire l'immobile locato soltanto quando consenta l'asportazione di esse, rinunziando in modo espresso o tacito alla causa di prelazione. Tale situazione non si verifica e, pertanto, il privilegio persiste, nel caso in cui le cose, destinate all'uso ed al godimento dell'immobile, siano per essere asportate per effetto della procedura di sfratto promossa dal locatore, il quale, pertanto, può fare legittimamente ricorso, a tutela del privilegio, al sequestro conservativo previsto dall'ultimo comma della citata disposizione.

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.