Cassazione civile Sez. II sentenza n. 22891 del 30 ottobre 2007

(1 massima)

(massima n. 1)

La rappresentanza in giudizio per atti relativi alla amministrazione dei beni facenti parte della comunione legale dei coniugi spetta, a norma dell'articolo 180 c.c., ad entrambi i coniugi, e quindi ciascuno di essi č legittimato ad esperire qualsiasi azione, non solo quelle di carattere reale o con effetti reali, diretta alla tutela della proprietā e del godimento della cosa comune, ma anche, e a maggior ragione, quelle relative ai diritti di obbligazione — come nella specie, discutendosi dell'inadempimento dell'impresa commissionata alla realizzazione dell'impianto di riscaldamento e rifiniture nell'appartamento di proprietā coniugale —, senza che sia necessaria la partecipazione al giudizio dell'altro coniuge.

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